Art. 29 Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettivita' turistica). 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 e' sostituito dal seguente: «2. La Provincia stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1. In ogni caso l'intensita' massima dell'aiuto non puo' superare il 90 per cento della spesa ammessa. Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).» 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.