Art. 29 
 
Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6
  (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della  legge
  provinciale sulla ricettivita' turistica). 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2011  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La Provincia stabilisce i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione degli incentivi  previsti  dal  comma  1.  In  ogni  caso
l'intensita' massima dell'aiuto non puo' superare  il  90  per  cento
della spesa  ammessa.  Nel  caso  di  imprese  le  agevolazioni  sono
concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione  europea  in
materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).» 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.