Art. 3 
 
Inserimento   dell'art.   4-ter   (Disposizioni   di    coordinamento
  finanziario  relative  alla   Camera   di   commercio,   industria,
  artigianato e agricoltura di Trento)  nella  legge  provinciale  27
  dicembre 2010, n. 27. 
 
  1. Dopo l'art. 4-bis della legge provinciale  n.  27  del  2010  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 4-ter. (Disposizioni di coordinamento finanziario  relative
alla Camera di Commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Trento) - 1. Ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello  Statuto  speciale
sono riconosciuti agli organi della Camera di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Trento gettoni di presenza,  indennita',
rimborsi spese e compensi nel rispetto dei seguenti limiti: 
      a) il gettone di presenza per la partecipazione  alle  riunioni
secondo quanto  previsto  dall'articolo  14,  comma  1,  della  legge
regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Trento  e  di  Bolzano),
comunque in misura non superiore a  150  euro,  nonche'  il  rimborso
delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute secondo i
criteri stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai
sensi dell'art. 2 di questa legge; 
      b) l'indennita' di carica prevista dall'art. 14, comma 2, della
legge regionale n. 7 del 1982, fino alla misura massima  del  50  per
cento del trattamento economico iniziale complessivo  del  segretario
generale per il presidente e fino alla  misura  massima  del  15  per
cento del medesimo trattamento per il vicepresidente; 
      c) il compenso previsto dall'art.  14,  comma  3,  della  legge
regionale n. 7 del 1982, per il presidente e i  membri  del  collegio
dei revisori dei conti, e' stabilito secondo quanto ivi previsto  nei
limiti  massimi  stabiliti  dalle  direttive  emanate  dalla   Giunta
provinciale ai sensi dell'art. 2 di questa legge.» 
  2. Le rideterminazioni  dei  compensi  e  dei  rimborsi  spese  del
presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti ai  sensi
dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito
dal comma 1, hanno efficacia dalla  data  stabilita  dalle  direttive
della Giunta provinciale previste dall'art. 2 della medesima legge. 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo provvede la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol con
il proprio bilancio.