Art. 3 Inserimento dell'art. 4-ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 1. Dopo l'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente: «Art. 4-ter. (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) - 1. Ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello Statuto speciale sono riconosciuti agli organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese e compensi nel rispetto dei seguenti limiti: a) il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), comunque in misura non superiore a 150 euro, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute secondo i criteri stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 2 di questa legge; b) l'indennita' di carica prevista dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1982, fino alla misura massima del 50 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale per il presidente e fino alla misura massima del 15 per cento del medesimo trattamento per il vicepresidente; c) il compenso previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, per il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti, e' stabilito secondo quanto ivi previsto nei limiti massimi stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 2 di questa legge.» 2. Le rideterminazioni dei compensi e dei rimborsi spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 1, hanno efficacia dalla data stabilita dalle direttive della Giunta provinciale previste dall'art. 2 della medesima legge. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol con il proprio bilancio.