Art. 33 Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati 1. All'art. 63-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati; b) nel comma 3 le parole: «contemplate nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti». 2. Nel comma 1-bis dell'art. 16 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), le parole: «Le modalita' di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto.» sono soppresse. 3. Alla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 le parole: «con regolamento di attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale»; b) nel comma 1 dell'art. 8 le parole: «, in conformita' a quanto stabilito con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2» sono soppresse. 4. Alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1-bis dell'art. 11 le parole: «con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale»; b) nel comma 2 dell'art. 16 le parole: «apposito regolamento di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «deliberazione». 5. Nel comma 1 dell'art. 65 (Assegni per il nucleo familiare e di maternita') della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: «secondo i criteri e le modalita' stabiliti con regolamento adottato» sono soppresse. 6. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), le parole: «, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di esecuzione» sono soppresse. 7. Nel comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), le parole: «in apposito regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale». 8. Nel comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le parole: «dai regolamenti di esecuzione di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale». 9. Alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'art. 2 le parole: «con le modalita' e le procedure previste dal regolamento di esecuzione di questa legge» sono soppresse; b) nel comma 1 dell'art. 5 le parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione» sono soppresse. 10. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: «da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale».