Art. 34 Abrogazione di disposizioni superate 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) art. 50-bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), e art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44; b) comma 2 dell'art. 93 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987); c) art. 49 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; d) art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla finanza di progetto, art. 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e art. 3 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7; e) comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001); f) lettera b) del comma 1 dell'art. 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10; g) primo periodo del comma 5 dell'art. 8 e commi 1 e 5 dell'art. 14 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005); h) comma 3 dell'art. 25-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); i) art. 15 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); j) art. 5 della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12 (Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici); k) lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'art. 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).