Art. 34 
 
                Abrogazione di disposizioni superate 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) art. 50-bis della legge  provinciale  3  gennaio  1983,  n.  2
(Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale),
e art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44; 
    b) comma 2 dell'art. 93 del decreto del presidente  della  Giunta
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987); 
    c) art. 49 (Usi delle acque irrigue e di  bonifica)  della  legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10; 
    d) art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo
alla finanza di progetto, art. 55 della legge  provinciale  20  marzo
2000, n. 3, e art. 3 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7; 
    e) comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 19 dicembre 2001,
n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001); 
    f) lettera b)  del  comma  1  dell'art.  11  (Misure  urgenti  di
adeguamento  della  normativa  provinciale  in  materia   di   tutela
dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della  legge
provinciale 15 dicembre 2004, n. 10; 
    g) primo periodo del comma 5 dell'art. 8 e commi 1 e 5  dell'art.
14 della legge provinciale 15 giugno 2005, n.  7  (legge  provinciale
sul Consiglio delle autonomie locali 2005); 
    h) comma 3 dell'art. 25-bis della  legge  provinciale  16  giugno
2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); 
    i) art. 15 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5  (legge
provinciale sui giovani 2007); 
    j)  art.  5  della  legge  provinciale  25  luglio  2008,  n.  12
(Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo  ecologico  di
biomassa legnosa per scopi energetici); k) lettere a) e b) del  comma
1 dell'art. 11 della legge provinciale 28 maggio 2009,  n.  6  (Norme
per la promozione e la regolazione dei  soggiorni  socio-educativi  e
modificazione dell'art. 41 della legge provinciale 28 marzo 2009,  n.
2, relativo al commercio).