Art. 4 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS) 1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: «degli effetti civili del matrimonio» sono inserite le seguenti: «; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessita' di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'art. 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'art. 11, comma 3». 2. Il comma 9-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 e' sostituito dal seguente: «9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non e' espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'art. 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9-ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS e' stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'art. 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 7, comma 2.» 3. Nel comma 9-ter dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilita' ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica,» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9-bis». 4. Dopo il comma 9-ter dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 e' inserito il seguente: «9-ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9-bis e 9-ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici.» 5. Nel comma 6-ter dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: «costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9.» sono inserite le seguenti: «Per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce.» 6. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.