Art. 4 
 
Modificazioni della  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
          relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS) 
 
  1. Nel numero 2) della lettera b) del comma  2  dell'art.  5  della
legge provinciale n. 14 del 2014,  dopo  le  parole:  «degli  effetti
civili del matrimonio» sono inserite le seguenti: «; con  riferimento
alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  per
la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di  processo   civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
l'assimilazione  si  applica,  senza  necessita'   di   provvedimenti
presupposti di  qualsiasi  natura,  con  la  presentazione,  in  base
all'art. 11, comma 4, della  presente  legge,  di  una  comunicazione
avente natura costitutiva da parte del coniuge che  risulta  soggetto
passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della
predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al  coniuge
non soggetto passivo; la presentazione della  comunicazione  comporta
l'obbligo  della  presentazione  di   successive   comunicazioni   al
verificarsi di situazioni di fatto o  di  diritto  che  modificano  o
fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come  originariamente
comunicato, anche ai sensi dell'art. 11, comma 3». 
  2. Il comma 9-bis dell'art. 10 della legge provinciale  n.  14  del
2014 e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili  destinate
alla realizzazione di  attrezzature  e  servizi  pubblici  il  comune
provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il
terreno non e' espropriato con emissione del provvedimento definitivo
previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se
decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto
passivo di cui all'art. 4. Il rimborso si riferisce ai dieci  periodi
d'imposta computati secondo quanto previsto dal  comma  9-ter  1.  Si
applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS  posti  in
essere su istanza del contribuente. Questo comma  si  applica  quando
l'IMIS e' stata versata per almeno dieci anni in  relazione  all'area
destinata alla realizzazione  di  attrezzature  e  servizi  pubblici.
Questo comma non si applica  alle  aree  edificabili  destinate  alla
realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate
all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore
generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate
dal soggetto passivo di cui all'art.  4  o  da  soggetti  diversi  da
quelli individuati dall'art. 7, comma 2.» 
  3. Nel comma 9-ter dell'art. 10 della legge provinciale n.  14  del
2014 le parole: «gravate da vincolo di  espropriazione  per  pubblica
utilita'  ai  sensi  della  normativa  provinciale  in   materia   di
urbanistica,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «destinate   alla
realizzazione di attrezzature e  servizi  pubblici  disciplinata  dal
comma 9-bis». 
  4. Dopo il comma 9-ter dell'art. 10 della legge provinciale  n.  14
del 2014 e' inserito il seguente: 
    «9-ter 1.  Il  termine  iniziale  per  il  calcolo  del  rimborso
previsto dai commi 9-bis e 9-ter  decorre  dall'adozione  preliminare
dello strumento urbanistico comunale, ai  sensi  dell'art.  37  della
legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede  la
destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici.» 
  5. Nel comma 6-ter dell'art. 14 della legge provinciale n.  14  del
2014, dopo  le  parole:  «costituisce  titolo  per  la  richiesta  di
rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9.» sono inserite le  seguenti:
«Per  i  periodi  d'imposta  2017,  2018  e  2019  la   comunicazione
dev'essere  presentata  entro  il  termine  di  prescrizione  del  31
dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base  ai
propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce.» 
  6. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo  d'imposta
2016.