Art. 7 
 
Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9
  (Ulteriori interventi a sostegno  del  sistema  economico  e  delle
  famiglie). 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge  provinciale  n.  9  del
2013 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Per  le  finalita'  del  comma  1,  in  alternativa  alle
modalita' previste dai commi 1, 2, 3 e 4, la Provincia puo' stipulare
un accordo con lo Stato per contribuire al fondo di garanzia  per  la
prima casa previsto dall'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147,  al  fine  di  incrementare  la  misura  della
garanzia in favore dei mutui  stipulati  dalle  banche  con  soggetti
aderenti a fondi pensione. Con deliberazione della Giunta provinciale
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione di  questo
comma.» 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.