Art. 7 Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie). 1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le finalita' del comma 1, in alternativa alle modalita' previste dai commi 1, 2, 3 e 4, la Provincia puo' stipulare un accordo con lo Stato per contribuire al fondo di garanzia per la prima casa previsto dall'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incrementare la misura della garanzia in favore dei mutui stipulati dalle banche con soggetti aderenti a fondi pensione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione di questo comma.» 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.