Art. 12 Clausola valutativa 1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e' svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).