Art. 12 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Decorsi tre anni dalla data  di  entrata  in  vigore  di  questa
legge, e' svolto il controllo sull'attuazione  di  questa  legge,  ai
sensi e secondo le modalita'  previste  dalla  legge  provinciale  28
marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e
valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni  e
razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono  obblighi  in
materia).