Art. 5 
 
           Contributi alle organizzazioni di volontariato 
         per il recupero e la distribuzione delle eccedenze 
 
  1.  La  Provincia  e  gli  enti  locali  possono   concedere   alle
organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera
a), i contributi e  i  rimborsi  previsti  dall'art.  5  della  legge
provinciale sul volontariato 1992. 
  2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'art. 5,
comma 1, lettera a), della legge provinciale  sul  volontariato  1992
possono essere concessi fino a totale copertura delle  spese  ammesse
sostenute per il  recupero  e  la  distribuzione  delle  eccedenze  e
comprendono in particolare: 
    a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione
e alla  distribuzione  delle  eccedenze  a  beneficio  delle  persone
indigenti; 
    b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei  quali
e'  svolta  l'attivita'  di   raccolta,   di   conservazione   o   di
distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi  per  sostenere  i
canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria; 
    c) i costi per l'utilizzo e per  la  manutenzione  dei  mezzi  di
trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie  all'attivita'  di
raccolta e di distribuzione delle eccedenze; 
    d) i costi derivanti dall'informatizzazione  delle  attivita'  di
recupero e di' distribuzione delle eccedenze. 
  3. Per le iniziative destinate ad attuare le  finalita'  di  questa
legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'art.
5, comma 1-bis, della legge  provinciale  sul  volontariato  1992,  i
contributi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della  medesima
legge possono essere concessi nella misura massima del 90  per  cento
della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento  autorizzato
per  i  fini  previsti  dall'art.  5  della  legge  provinciale   sul
volontariato  1992  e'  riservata  alla  concessione  dei  contributi
previsti da questo comma. 
  4. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e dei
rimborsi  previsti  da  questo  articolo   sono   stabiliti   con   i
provvedimenti  previsti  dall'art.  5  della  legge  provinciale  sul
volontariato 1992.