Art. 6 
 
Immobili e attrezzature per il  recupero  e  la  distribuzione  delle
                              eccedenze 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  alle  organizzazioni  di  volontariato
previste dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  la  disponibilita'  di
immobili  e  attrezzature,  ivi  compresi  i  mezzi   di   trasporto,
finalizzati alle attivita'  di  recupero  e  di  distribuzione  delle
eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge  provinciale
27 luglio 2007, n. 13  (legge  provinciale  sulle  politiche  sociali
2007), e le relative disposizioni attuative.