Art. 8 Protocolli di collaborazione 1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b). Lo schema di protocollo e' approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'art. 4. 2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalita' di questa legge.