Art. 8 
 
                    Protocolli di collaborazione 
 
  1. I contributi e gli altri strumenti di  sostegno  previsti  dagli
articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli  di
collaborazione tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 1,  lettere
a) e b). Lo schema di protocollo e' approvato dalla Provincia  previo
parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'art. 4. 
  2. Ai protocolli di  collaborazione  possono  aderire  anche  altri
soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle  finalita'  di
questa legge.