(Pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Regione Basilicata del 25 luglio 2017 n. 28 Speciale) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 «Tutela, governo ed uso del territorio» 1. Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo: «Articolo 12 bis (Piano Paesaggistico Regionale - PPR) - 1. La Regione, ai fini dell'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attivita' Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 viene formato, adottato ed approvato con le modalita' previste al successivo art. 36-bis e all'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 2. Dopo l'art. 36 e' aggiunto il seguente articolo: «Articolo 36-bis. (Modalita' di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - PPR) - 1. La Regione elabora il Documento Preliminare (DP) propedeutico alla redazione del PPR e, nel rispetto dell'art. 11, procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il DP oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza. 2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 1 elabora il PPR e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e alla successiva validazione del Comitato. 3. La Regione entro i successivi 30 giorni, adotta il PPR con deliberazione della Giunta regionale dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione sul DP che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato recepito. 4. La Regione, espletate le procedure di partecipazione e osservazione, entro i successivi 30 giorni, sottopone al Comitato Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i relativi esiti istruttori ai fini della validazione. 5. Il PPR eventualmente controdedotto e corredato di un atto preliminare di condivisione con il MiBACT ed il MATTM e' adottato definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi 90 giorni. 6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale e' oggetto di Accordo con il MiBACT ed il MATTM da redigersi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 143, comma 2 del Codice. 7. L'efficacia del PPR e' subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente comma. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto al comma 5 il PPR, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 143 del Codice, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro dei Beni e delle attivita' Culturali e del Turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della meta'. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante purche' deliberato dalla Giunta regionale.».