Art. 10 
Integrazione all'art. 2 della legge regionale 7 agosto  2009,  n.  25
  «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio  dell'economia  e
  alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n.  25  dopo  il
comma 3-quinquies e' aggiunto il seguente: 
    «3-sexies. Nel caso di edifici non  residenziali  con  superficie
complessiva superiore a 400 mq e' consentito l'ampliamento fino a 160
mq per l'intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie
esistente; l'ampliamento  puo'  essere  eseguito  sulla  base  di  un
progetto unitario, in modo da garantire  la  coerenza  architettonica
formale. 
    L'ampliamento potra' essere realizzato prevedendo la copertura di
terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto.».