Art. 10 Integrazione all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 1. All'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 dopo il comma 3-quinquies e' aggiunto il seguente: «3-sexies. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq e' consentito l'ampliamento fino a 160 mq per l'intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente; l'ampliamento puo' essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica formale. L'ampliamento potra' essere realizzato prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto.».