Art. 11 
Modifiche all'art. 16 della legge regionale 2 dicembre  2012,  n.  25
  «Modifiche alla legge  regionale  7  agosto  2009,  n.  25  (Misure
  urgenti e straordinarie volte  al  rilancio  dell'economia  e  alla
  riqualificazione del patrimonio  edilizio  esistente),  alla  legge
  regionale 11 agosto  1999,  n.  23  (Tutela,  governo  ed  uso  del
  territorio), alla legge regionale 7 agosto 1996, n.  37  (Procedure
  per l'approvazione  degli  strumenti  attuativi  in  variante  agli
  strumenti urbanistici generali), alla  legge  regionale  27  luglio
  1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione
  degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art.
  5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70  convertito  con
  modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» e s.m.i. 
 
  1. L'articolo 16 della legge regionale 2 dicembre  2012,  n.  25  e
s.m.i. e' cosi' sostituito: 
    «Articolo 16 -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001
qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto  a  vincoli
di  assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistico  o  culturali
l'inutile decorrenza del termine di cui all'art. 20 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001   per   l'adozione   del
provvedimento conclusivo  sulla  domanda  del  permesso  a  costruire
comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione. 
    2. L'infruttuosa decorrenza del termine,  di  cui  al  precedente
comma  costituisce  presupposto  per  la  richiesta   di   intervento
sostitutivo della Regione da parte  dell'interessato.  Il  Presidente
della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell'interessato da
prodursi a pena di decadenza  entro  30  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad  adempiere  entro  il
termine di 30 giorni dalla data della  diffida  stessa.  In  caso  di
ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale  o
suo  delegato  nomina  il  commissario  ad  acta  che  provvede  alla
conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall'attivita'  del
commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.».