Art. 11 Modifiche all'art. 16 della legge regionale 2 dicembre 2012, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art. 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» e s.m.i. 1. L'articolo 16 della legge regionale 2 dicembre 2012, n. 25 e s.m.i. e' cosi' sostituito: «Articolo 16 - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistico o culturali l'inutile decorrenza del termine di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per l'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda del permesso a costruire comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione. 2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell'interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell'interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.».