Art. 12 Integrazione all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 1. All'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente comma: «7-quater. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo nel caso di pertinenze della residenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente dall'edificio principale nell'ambito del lotto fondiario. Per tale pertinenza e' consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 873 del Codice Civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e' possibile altresi' superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.».