Art. 12 
Integrazione all'art. 2 della legge regionale 7 agosto  2009,  n.  25
  «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio  dell'economia  e
  alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25  e  s.m.i.
dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente comma: 
    «7-quater. Gli interventi di ampliamento  previsti  dal  presente
articolo nel caso di pertinenze della  residenza,  fermo  restando  i
limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente
dall'edificio principale nell'ambito del lotto  fondiario.  Per  tale
pertinenza e' consentito derogare  ai  limiti  di  distanze  indicati
dagli strumenti urbanistici vigenti, in  attuazione  dell'art.  2-bis
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  fermo
restando quanto previsto  dall'art.  873  del  Codice  Civile,  primo
capoverso, e salvo quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e  2  della
legge regionale  28  dicembre  2007,  n.  28  e'  possibile  altresi'
superare di m. 3,10  l'altezza  massima  consentita  dagli  strumenti
urbanistici vigenti.».