Art. 13 Modifica all'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 1. Il comma 1-quinquies dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. e' cosi' sostituito: «1-quinquies. Il mutamento di destinazione d'uso a residenza e' consentito per gli immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempreche' la destinazione d'uso dell'edificio sia gia' in parte residenziale legittimamente assentita in relazione alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30% della superficie residenziale esistente. Sono consentite all'interno delle zone omogenee E, altresi', modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti per piccole attivita' di rivendita e degustazione di prodotti agricoli nella misura massima di mq 200, nonche' per servizi alle popolazioni rurali. Il mutamento di destinazione d'uso e' consentito in tutte le zone il cui piano dell'autorita' di bacino ha declassificato la pericolosita' geologica prevista nei piani paesistici.».