Art. 13 
Modifica all'art. 5 della  legge  regionale  7  agosto  2009,  n.  25
  «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio  dell'economia  e
  alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i. 
 
  1. Il comma 1-quinquies dell'articolo 5  della  legge  regionale  7
agosto 2009, n. 25 e s.m.i. e' cosi' sostituito: 
    «1-quinquies. Il mutamento di destinazione d'uso a  residenza  e'
consentito  per  gli  immobili  ricompresi  all'interno  delle   zone
omogenee E, di cui al D.M. n.  1444/68,  sempreche'  la  destinazione
d'uso dell'edificio sia gia'  in  parte  residenziale  legittimamente
assentita in relazione  alla  conduzione  del  fondo  agricolo  nella
misura massima del 30% della superficie residenziale esistente.  Sono
consentite all'interno delle zone omogenee E, altresi', modifiche  di
destinazioni d'uso di edifici  esistenti  per  piccole  attivita'  di
rivendita e degustazione di prodotti agricoli nella misura massima di
mq 200, nonche' per servizi alle popolazioni rurali. Il mutamento  di
destinazione d'uso e' consentito  in  tutte  le  zone  il  cui  piano
dell'autorita' di bacino ha declassificato la pericolosita' geologica
prevista nei piani paesistici.».