Art. 14 
Modifiche ed integrazioni all'articolo 7,  lettere  l)  ed  m)  della
  legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 «Modifica  ed  integrazione
  alle legge regionale 4 agosto  1997,  n.  20  contenente  norme  in
  materia di tutela dei beni culturali,  ambientali  e  paesistici  -
  snellimento delle procedure» e s.m.i. 
 
  1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale  2
settembre 1993, n. 50 sono soppresse  le  parole  «al  di  fuori  dei
centri storici». 
  2. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale  2
settembre 1993, n. 50 sono soppresse le  parole  «non  ricadenti  nel
centro storico»e«ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e
h), con esclusione degli arredi urbani.» .