Art. 14 Modifiche ed integrazioni all'articolo 7, lettere l) ed m) della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 «Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle procedure» e s.m.i. 1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 sono soppresse le parole «al di fuori dei centri storici». 2. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 sono soppresse le parole «non ricadenti nel centro storico»e«ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani.» .