Art. 16 Modifica all'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2016» 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, la Regione si adopera per lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunita' per il trattamento della frazione organica dei rifiuti nonche' per la divulgazione delle pratiche di autocompostaggio domestico e non domestico degli scarti alimentari e delle pratiche di giardinaggio.».