Art. 16 
 
Modifica all'art. 17  della  legge  regionale  4  marzo  2016,  n.  5
         «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2016» 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016,
n. 5 e' aggiunto il seguente comma: 
    «2-bis. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, la Regione
si adopera per lo sviluppo e  l'incentivazione  del  compostaggio  di
comunita' per il trattamento  della  frazione  organica  dei  rifiuti
nonche'  per  la  divulgazione  delle  pratiche  di  autocompostaggio
domestico e non domestico degli scarti alimentari e delle pratiche di
giardinaggio.».