Art. 18 Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 «Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano» 1. All'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera: «l) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.».