Art. 18 
 
Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11  «Istituzione  del
Parco  archeologico  storico  naturale  delle  Chiese  rupestri   del
                              Materano» 
 
  1. All'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1990, n.  11  dopo
la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera: 
    «l)  la  conservazione  e  la   valorizzazione   del   patrimonio
forestale, che ricade nel territorio del Parco,  di  cui  alla  legge
regionale n. 42/1998.».