Art. 19 
Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9
  gennaio 1995, n. 2 «Norme per la protezione della  fauna  selvatica
  omeoterma e per il prelievo venatorio» e s.m.i. 
 
  1. All'art. 4  della  legge  regionale  9  gennaio  1995,  n.  2  e
successive  modifiche  e  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  al  comma  1  le   parole   «il   coordinamento   dei   piani
faunistico-venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui
al precedente art. 3» sono sostituite dalle parole «la redazione  del
piano faunistico-venatorio regionale»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3 le parole  «le  Province  possono  presentare  alla
Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico  -  venatori,
utili a migliorare i contenuti del Piano regionale»  sono  sostituite
dalle parole «il competente ufficio regionale puo' presentare ipotesi
di  modifica  del  proprio  piano   faunistico-venatorio,   utile   a
migliorare i contenuti del piano». 
  2. L'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive
modifiche e integrazioni e' abrogato.