Art. 19 Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e s.m.i. 1. All'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «il coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 3» sono sostituite dalle parole «la redazione del piano faunistico-venatorio regionale»; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3 le parole «le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico - venatori, utili a migliorare i contenuti del Piano regionale» sono sostituite dalle parole «il competente ufficio regionale puo' presentare ipotesi di modifica del proprio piano faunistico-venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano». 2. L'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni e' abrogato.