Art. 2 Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 «Piani regionali paesistici di area vasta» e s.m.i. 1. All'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 «Piani regionali paesistici di area vasta» e s.m.i. e' aggiunto il seguente capoverso: «Nell'ipotesi di intrasformabilita' derivante esclusivamente dal tematismo geologico contenuto nel Piano, ove in contrasto con le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, le disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152/2006.».