Art. 20 Modifica all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010» 1. L'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. I criteri e le modalita' per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonche' negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge e nelle Linee guida regionali per gli impianti con potenza non superiore a 1MW. 2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da piu' livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza (buffer) piu' restrittiva. 3. Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei e' possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalita' e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo.».