Art. 20 
Modifica all'art.2 della legge regionale  30  dicembre  2015,  n.  54
  «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel  paesaggio
  e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili  ai
  sensi del D.M. 10 settembre 2010» 
 
  1. L'art. 2 della legge  regionale  30  dicembre  2015,  n.  54  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  2.  -  1.  I  criteri  e  le  modalita'  per  il  corretto
inserimento  nel  paesaggio  e  sul  territorio  delle  tipologie  di
impianti da fonti di energia  rinnovabili  (F.E.R.),  sono  contenuti
nelle Linee guida di  cui  agli  allegati  A)  e  C),  nonche'  negli
elaborati di cui all'allegato B) della presente legge e  nelle  Linee
guida regionali per gli impianti con potenza non superiore a 1MW. 
    2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona  interessata  da
piu' livelli di distanze (buffer) si  considera  sempre  la  distanza
(buffer) piu' restrittiva. 
    3. Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei  e'  possibile
autorizzare  l'installazione  di   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili nel rispetto delle modalita' e prescrizioni indicate  nel
comma 1 del presente articolo.».