Art. 21 Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 «Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane» e 7 gennaio 1998, n. 2 «Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano» 1. L'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 e successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: «Art. 8. (Presidente) - 1. Il Presidente dell'Ente Parco e' nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunita' del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.». 2. L'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: «Art. 5. (Presidente) - 1. Il Presidente dell'Ente Parco e' nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunita' del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.».