Art. 21 
Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n.  47  «Istituzione
  del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti  Lucane»
  e 7 gennaio 1998, n. 2 «Istituzione dell'Ente di gestione del Parco
  archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano» 
 
  1. L'articolo 8 della legge regionale 24 novembre  1997,  n.  47  e
successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: 
    «Art. 8. (Presidente) -  1.  Il  Presidente  dell'Ente  Parco  e'
nominato  dal  Consiglio  regionale,  sulla  base  delle  candidature
pervenute  alla  Comunita'  del  Parco,  tra  persone   che   abbiano
competenza ed esperienza  in  materia  di  tutela,  valorizzazione  e
gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il
territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro
attenzione in tema di tutela dell'ambiente. 
    2. Il  Presidente  ha  la  legale  rappresentanza  dell'Ente,  ne
coordina le attivita', convoca e presiede  le  sedute  del  Consiglio
direttivo  ed  esercita  le  altre   funzioni   attribuitegli   dallo
Statuto.». 
  2. L'articolo 5 della legge  regionale  7  gennaio  1998,  n.  2  e
successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: 
    «Art. 5. (Presidente) -  1.  Il  Presidente  dell'Ente  Parco  e'
nominato  dal  Consiglio  regionale,  sulla  base  delle  candidature
pervenute  alla  Comunita'  del  Parco,  tra  persone   che   abbiano
competenza ed esperienza  in  materia  di  tutela,  valorizzazione  e
gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il
territorio e le sue problematiche e che siano distinte  per  la  loro
attenzione in tema di tutela dell'ambiente. 
    2. Il  Presidente  ha  la  legale  rappresentanza  dell'Ente,  ne
coordina le attivita', convoca e presiede  le  sedute  del  Consiglio
direttivo  ed  esercita  le  altre   funzioni   attribuitegli   dallo
Statuto.».