Art. 23 Modifica all'art.1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 «Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private» e s.m.i. 1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e s.m.i. le parole «entro due anni» sono sostituite dall'espressione: «entro cinque anni».