Art. 23 
 
Modifica all'art.1 della legge  regionale  14  ottobre  2008,  n.  25
«Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture  sanitarie
                    pubbliche e private» e s.m.i. 
 
  1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25
e s.m.i. le parole «entro due anni» sono sostituite dall'espressione:
«entro cinque anni».