Art. 26 
 
                      Strutture sociosanitarie 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  provvedimento
definitivo di Giunta regionale previsto dall'art. 21, comma  1  della
legge regionale  14  febbraio  2007,  n.  4,  a  tutte  le  strutture
sociosanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale  si  applicano
le disposizioni normative contenute nella legge  regionale  5  aprile
2000, n. 28 e s.m.i. 
  2. Le strutture sociosanitarie  di  cui  alla  legge  regionale  14
febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del  comma  1  rientrano
nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n.  28
e s.m.i. e che hanno in corso, da  almeno  tre  anni,  convenzioni  o
contratti con Aziende sanitarie locali,  stipulati  previa  selezione
con procedure di  evidenza  pubblica  si  intendono  provvisoriamente
accreditate  per  i  servizi  resi  in   regime   non   residenziale,
residenziale, semiresidenziale,  nelle  more  della  regolamentazione
dell'accreditamento istituzionale. 
  3. Le strutture sociosanitarie  di  cui  alla  legge  regionale  14
febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del  comma  1  rientrano
nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n.  28
e s.m.i. attive alla data di entrata in vigore della presente  legge,
per continuare a svolgere l'attivita', devono  presentare,  entro  12
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  domanda   di
autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale  5  aprile
2000, n.  28  e  s.m.i.  e  delle  disposizioni  attuative  regionali
corredata del piano di adeguamento. 
  4. Le Aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare, con le
strutture di cui al  comma  2,  convenzioni  o  contratti,  anche  in
prosecuzione di quelli in corso, di durata non superiore a  18  mesi.
Fino alla scadenza dei predetti 18  mesi  le  tariffe  stabilite  dai
contratti  in   essere   restano   confermate.   Nelle   more   della
regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, sono  sospese  le
eventuali procedure in corso per l'affidamento dei servizi di cui  al
comma 2. 
  5. La Regione entro 12 mesi dall'entrata in vigore  della  presente
legge  emana  i  provvedimenti  attuativi  per  la   regolamentazione
dell'accreditamento istituzionale dei servizi e  delle  strutture  di
cui al presente articolo.