Art. 27 Prestazioni socio-saniarie 1. Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera possono formalmente consentire l'utilizzo, in via straordinaria ed eccezionale e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei posti letto autorizzati ed accreditati per l'assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge n. 833/1978 per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale nelle diverse tipologie assistenziali previste per le Residenze sanitarie assistite.