Art. 27 
 
                     Prestazioni socio-saniarie 
 
  1. Le Aziende sanitarie locali  di  Potenza  e  di  Matera  possono
formalmente  consentire   l'utilizzo,   in   via   straordinaria   ed
eccezionale e, comunque, per un  periodo  non  superiore  a  24  mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge,  dei
posti letto autorizzati ed accreditati per l'assistenza riabilitativa
ex art. 26 della legge n. 833/1978 per  l'erogazione  di  prestazioni
sociosanitarie  in  regime  residenziale  e  semiresidenziale   nelle
diverse tipologie assistenziali previste per le  Residenze  sanitarie
assistite.