Art. 28 Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 «Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non» 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 e' introdotto il seguente articolo: «Art. 4-bis (Recupero e donazione di farmaci) - 1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validita' in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, cosi come previsto dalla normativa statale vigente; b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonche' le modalita', le condizioni ed i soggetti beneficiari; c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalita' per la loro registrazione e custodia; d) disporre che le Aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale; e) predisporre i moduli attestanti la volonta' del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci; f) definire ogni altra procedura burocratica per la messa in atto della legge. 3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza: a) sulla corretta osservanza delle modalita' di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei; b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico; c) sulla correttezza dell'attivita' di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato. 4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantita' ed alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validita' recuperate, restituite e donate, nonche' dei dati relativi alla loro distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale.».