Art. 28 
 
Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015,  n.  26  «Contrasto  al
 disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non» 
 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 e'
introdotto il seguente articolo: 
    «Art. 4-bis (Recupero e donazione di farmaci)  -  1.  La  Regione
promuove e pubblicizza ogni iniziativa  tendente  al  riutilizzo  dei
farmaci  inutilizzati  ed  in  corso  di  validita'   in   attuazione
dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244. 
    2. La Giunta regionale,  sentite  le  Aziende  sanitarie  locali,
entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per 
      a)  definire  le  caratteristiche  dei  medicinali  idonei   al
recupero, alla restituzione e  alla  donazione,  cosi  come  previsto
dalla normativa statale vigente; 
      b) definire le condizioni e gli  ambiti  per  il  recupero,  la
restituzione e la donazione dei medicinali, nonche' le modalita',  le
condizioni ed i soggetti beneficiari; 
      c) definire una convenzione con  associazioni  di  volontariato
per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla
restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalita'
per la loro registrazione e custodia; 
      d) disporre che le Aziende sanitarie locali  individuino  punti
di raccolta delle confezioni di medicinali destinati  al  riutilizzo,
garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale; 
      e) predisporre i moduli attestanti la volonta' del detentore  o
di un suo familiare di donare i farmaci; 
      f) definire ogni altra procedura burocratica per  la  messa  in
atto della legge. 
    3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza: 
      a) sulla  corretta  osservanza  delle  modalita'  di  recupero,
restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei; 
      b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui
medicinali presi in carico; 
      c) sulla correttezza dell'attivita' di registrazione e custodia
dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato. 
    4. Le Aziende sanitarie locali, entro  il  31  dicembre  di  ogni
anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto  dei  dati
relativi  alla  quantita'  ed  alla  tipologia  delle  confezioni  di
medicinali in corso di validita'  recuperate,  restituite  e  donate,
nonche' dei dati relativi alla loro distribuzione, e  la  trasmettono
alla Giunta regionale.».