Art. 29 
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 «Disposizioni a
  fini umanitari del patrimonio  dismesso  delle  Aziende  sanitarie,
  dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate» 
 
  1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2  dicembre  2016,
n. 25, dopo le parole «La Regione Basilicata,» e prima  delle  parole
«fatte salve l'autonomia...», e' aggiunta l'espressione «nel rispetto
della legge 11 agosto 2014, n. 125». 
  2 La lettera c) dell'articolo 3, comma 1 della  legge  regionale  2
dicembre 2016, n. 25 e' abrogata.