Art. 29 Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 «Disposizioni a fini umanitari del patrimonio dismesso delle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate» 1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25, dopo le parole «La Regione Basilicata,» e prima delle parole «fatte salve l'autonomia...», e' aggiunta l'espressione «nel rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125». 2 La lettera c) dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 e' abrogata.