Art. 30 
 
             Norme di coordinamento e razionalizzazione 
 
  1. A fine di ottimizzare la gestione  delle  liste  di  attesa  per
l'accesso   dei   cittadini   alle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale   e   ai   percorsi   assistenziali   della    medicina
territoriale, le prescrizioni su ricettario  del  Servizio  sanitario
regionale e le prescrizioni su  modulistica  del  Servizio  sanitario
regionale di piani terapeutici, di  ausili  e  di  presidi  sanitari,
comprese quelle connesse a particolari  aree  cliniche  e  patologie,
sono operate da: 
    a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta; 
    b) medici di continuita' assistenziale; 
    c) medici delle strutture pubbliche; 
    d)  medici  operanti  presso  le  strutture  accreditate  con  il
Servizio sanitario regionale pubbliche e private. 
  Alle Aziende sanitarie regionali e' affidata l'immediata attuazione
di quanto disposto al presente comma, anche attraverso l'adozione  di
apposite linee guida. 
  2.  Al  fine  di  migliorare  l'integrazione   tra   le   strutture
accreditate del  Servizio  sanitario  regionale,  ferme  restanti  le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 in materia di incompatibilita', le strutture sanitarie private
accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale  possono  altresi'
avvalersi: 
    a) dell'opera di medici in rapporto  esclusivo  con  il  Servizio
sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi
e/o protocolli di  intesa  stipulati  con  le  Aziende  del  Servizio
sanitario regionale di dipendenza; 
    b) dell'opera di medici in rapporto con altre  strutture  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono  abrogate
le norme in contrasto con quanto disposto al presente comma. 
  3. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2000, n.  28  s.m.i.  e'
cosi' sostituito: 
    «Art.4  (Strutture  soggette  ad   autorizzazione.)   -   1.   La
realizzazione di  strutture  sanitarie  e  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie, sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni  di  cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. La
presente disposizione vale anche per  le  strutture  e  le  attivita'
sociosanitarie. Sono soggette ad autorizzazione  tutte  le  strutture
pubbliche e private che esercitano attivita'  sanitaria,  compresi  i
servizi sanitari ed i presidi diagnostici  curativi  e  riabilitativi
annessi agli stabilimenti termali, nonche'  i  servizi  ambulatoriali
decentrati delle case di cura private. 
    2. L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  sanitarie  e',
altresi', richiesta per gli  studi  medici  e  di  altre  professioni
sanitarie,  ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di  chirurgia
ambulatoriale,  ovvero  procedure  diagnostiche  e  terapeutiche   di
particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza
del paziente, nonche' per le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. 
    3. Non sono soggette ad autorizzazione ai  sensi  della  presente
legge: 
      a)  gli  studi  medici,  singoli  o  associati,  o   di   altre
professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro  della
sanita', in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n.  502  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre  professioni
sanitarie esercitano la propria attivita'  attraverso  procedure  che
non comportino rischio per la sicurezza del pazienti; 
      b) le strutture  sanitarie  destinate  in  via  sperimentale  o
definitiva a sede delle Unita' Territoriali  di  Assistenza  Primaria
(UTAP). 
    4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione  dei
casi di cui al comma precedente.».