Art. 30 Norme di coordinamento e razionalizzazione 1. A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su ricettario del Servizio sanitario regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi sanitari, comprese quelle connesse a particolari aree cliniche e patologie, sono operate da: a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta; b) medici di continuita' assistenziale; c) medici delle strutture pubbliche; d) medici operanti presso le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pubbliche e private. Alle Aziende sanitarie regionali e' affidata l'immediata attuazione di quanto disposto al presente comma, anche attraverso l'adozione di apposite linee guida. 2. Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, ferme restanti le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di incompatibilita', le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale possono altresi' avvalersi: a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi e/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza; b) dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al presente comma. 3. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 s.m.i. e' cosi' sostituito: «Art.4 (Strutture soggette ad autorizzazione.) - 1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' sociosanitarie. Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attivita' sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonche' i servizi ambulatoriali decentrati delle case di cura private. 2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. 3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge: a) gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della sanita', in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre professioni sanitarie esercitano la propria attivita' attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del pazienti; b) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unita' Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP). 4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.».