Art. 31 
 
Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 «Rete regionale
           integrata dei servizi di cittadinanza sociale» 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge  regionale  14  febbraio
2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: 
    «4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina  regionale  alle
disposizioni della legge 8  novembre  2000,  n.  328  ed  ai  criteri
indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione
delle  strutture  che   svolgono   in   regime   semiresidenziale   o
residenziale attivita' socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni
rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei  requisiti
minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001,
n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali.». 
  2. Al  comma  4-bis  dell'articolo  31  della  legge  regionale  14
febbraio 2007, n.  4  e  successive  modifiche  e  integrazioni  dopo
l'espressione «D.M. 21 maggio 2001, n. 308» sono aggiunte le seguenti
parole: «e dalle disposizioni attuative regionali.». 
  3. Il  comma  4-ter  dell'articolo  31  della  legge  regionale  14
febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e  integrazioni  e'  cosi'
sostituito: 
    «4-ter.  Le  strutture  di  cui  al  comma  4  in   possesso   di
autorizzazione provvisoria, gia' operanti  e  carenti  dei  requisiti
minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001,
n. 308 e dalle disposizioni  attuative  regionali,  devono  adeguarsi
entro il termine di anni tre dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.».