Art. 31 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 «Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale» 1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: «4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attivita' socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali.». 2. Al comma 4-bis dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni dopo l'espressione «D.M. 21 maggio 2001, n. 308» sono aggiunte le seguenti parole: «e dalle disposizioni attuative regionali.». 3. Il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni e' cosi' sostituito: «4-ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, gia' operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.».