Art. 33 
 
                   Mobilita' interregionale attiva 
 
  1. In riferimento alle  prestazioni  erogate  in  mobilita'  attiva
interregionale    dalle    strutture    sanitarie    accreditate    e
contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale,  coerentemente
con quanto definito in sede di Conferenza  delle  Regioni,  anche  ai
fini  della  sottoscrizione  degli  accordi  interregionali  per   la
compensazione della mobilita' sanitaria, non sono computabili per  il
raggiungimento dei tetti di spesa le seguenti prestazioni: 
    a) relativamente alle  attivita'  di  ricovero,  i  DRG  di  alta
complessita'; 
    b) relativamente alle attivita'  di  specialistica  ambulatoriale
(ex art. 25 della  legge  833/1978),  le  prestazioni  trasferite  da
regime ospedaliero a  regime  ambulatoriale  e  quelle  considerabili
salva-vita definite critiche dal Piano  nazionale  di  governo  delle
liste di attesa per il  triennio  2010-2012  (punto  3.1  del  Piano,
intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010).