Art. 34 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 «Istituzione di centri di educazione alimentare e benessere alla salute» 1 Al titolo della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 sono sostituite le parole «Centri di educazione alimentare e benessere alla salute» con le parole «Centri di educazione e sicurezza alimentare». 2 Alla rubrica dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare»; 3 Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centri di educazione e sicurezza alimentare». 4 Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 e' sostituito dal seguente: «2. Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle Aree programma o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della Persona della Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune o all'unione dei comuni e' un fattore discriminante nella ripartizione dei fondi stanziati.». 5. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare». 6. Alla rubrica dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare». 7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare». 8. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centro regionale» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare». 9. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27, dopo le parole «ed educazione alimentare» sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi di tecnologi alimentari in regola con l'iscrizione all'albo.». 10. Alla rubrica dell'art. 5 le parole «Centro regionale» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare». 11. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare». 12. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 e' abrogato. 13. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare».