Art. 34 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27
  «Istituzione di centri di educazione alimentare  e  benessere  alla
  salute» 
 
  1 Al titolo della legge regionale  14  ottobre  2008,  n.  27  sono
sostituite le parole «Centri di  educazione  alimentare  e  benessere
alla  salute»  con  le  parole  «Centri  di  educazione  e  sicurezza
alimentare». 
  2 Alla rubrica dell'art. 2 della legge regionale 14  ottobre  2008,
n. 27 le parole  «Centri  comunali  di  educazione  alimentare»  sono
sostituite  con  l'espressione  «Centri  comunali  di  educazione   e
sicurezza alimentare»; 
  3 Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008,  n.
27 le parole  «Centri  di  educazione  alimentare  e  benessere  alla
salute» sono sostituite con l'espressione  «Centri  di  educazione  e
sicurezza alimentare». 
  4 Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008,  n.
27 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Essi hanno sede presso i Comuni,  in  forma  autonoma,  o  in
forma associata in considerazione delle Aree programma o delle Unioni
dei comuni, con il coordinamento  del  Dipartimento  Politiche  della
Persona  della  Regione  e  del  Centro  regionale  di  educazione  e
sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune  o
all'unione dei comuni e' un fattore discriminante nella  ripartizione
dei fondi stanziati.». 
  5. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n.
27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare  e  benessere»
sono sostituite con l'espressione «Centri comunali  di  educazione  e
sicurezza alimentare». 
  6. Alla rubrica dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre  2008,
n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere
alla salute» sono sostituite con l'espressione  «Centri  comunali  di
educazione e sicurezza alimentare». 
  7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n.
27 le parole «Centri comunali di educazione  alimentare  e  benessere
alla salute» sono sostituite con l'espressione  «Centri  comunali  di
educazione e sicurezza alimentare». 
  8. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n.
27 le parole «Centro regionale»  sono  sostituite  con  l'espressione
«Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare». 
  9. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n.
27, dopo le  parole  «ed  educazione  alimentare»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «avvalendosi  di  tecnologi  alimentari  in   regola   con
l'iscrizione all'albo.». 
  10. Alla rubrica dell'art. 5  le  parole  «Centro  regionale»  sono
sostituite  con  l'espressione  «Centro  regionale  di  educazione  e
sicurezza alimentare». 
  11. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 14  ottobre  2008,
n.  27  le  parole  «Centro  regionale  di  educazione  alimentare  e
benessere alla salute»  sono  sostituite  con  l'espressione  «Centro
regionale di educazione e sicurezza alimentare». 
  12. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14  ottobre  2008,
n. 27 e' abrogato. 
  13. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14  ottobre  2008,
n.  27  le  parole  «Centro  regionale  di  educazione  alimentare  e
benessere alla salute»  sono  sostituite  con  l'espressione  «Centro
regionale di educazione e sicurezza alimentare».