Art. 36 Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo 1. E' istituita l'Anagrafe agricola unica regionale, cosi' come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). 2. L'Anagrafe agricola unica regionale rappresenta l'archivio probante per la gestione ed il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale ed e' pertanto la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB). 3. Ai fini della implementazione del SIA-RB e della integrazione con le banche dati nazionali di riferimento, ed in particolare con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Regione avvia e favorisce ogni opportuna forma di accordo e collaborazione con le amministrazioni terze. 4. Il SIA-RB e' integrato con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 5. A far data dalla effettiva operativita' del SIA-RB, i procedimenti amministrativi in materia agricola e di sviluppo rurale in capo alla Regione e agli Enti a carattere regionale e locale sono gestiti esclusivamente attraverso detto sistema informativo, con obbligo di preventiva registrazione e di utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati, quali gli enti convenzionati, i centri di assistenza agricola (CAA), imprese agricole, operatori agricoli e soggetti abilitati. 6. Le modalita' ed i termini di decorrenza per l'utilizzo del SIA-RB, in relazione all'attivazione dei diversi servizi erogati dal sistema, sono regolati con specifici provvedimenti del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con l'Ufficio per il Digitale, di cui al comma 1-sexies dell'art. 15 del decreto legislativo n. 179/2016, anche in considerazione della necessita' di integrazione del SIA-RB all'interno del Sistema Informativo Regionale (SIR). 7. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.