Art. 36 
 
  Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo 
 
  1. E' istituita l'Anagrafe agricola  unica  regionale,  cosi'  come
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n. 503 (Regolamento  recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'articolo  14,  comma  3  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173). 
  2.  L'Anagrafe  agricola  unica  regionale  rappresenta  l'archivio
probante per la gestione ed il controllo delle erogazioni in  materia
di agricoltura  e  sviluppo  rurale  ed  e'  pertanto  la  componente
centrale del Sistema Informativo Agricolo  della  Regione  Basilicata
(SIARB). 
  3. Ai fini della implementazione del SIA-RB  e  della  integrazione
con le banche dati nazionali di riferimento, ed in particolare con il
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN),  la  Regione  avvia  e
favorisce ogni opportuna forma di accordo  e  collaborazione  con  le
amministrazioni terze. 
  4. Il SIA-RB e'  integrato  con  il  Sistema  Informativo  Agricolo
Nazionale (SIAN). 
  5.  A  far  data  dalla  effettiva  operativita'  del   SIA-RB,   i
procedimenti amministrativi in materia agricola e di sviluppo  rurale
in capo alla Regione e agli Enti a carattere regionale e locale  sono
gestiti esclusivamente  attraverso  detto  sistema  informativo,  con
obbligo di preventiva registrazione e di utilizzo da parte di tutti i
soggetti interessati, quali  gli  enti  convenzionati,  i  centri  di
assistenza agricola (CAA), imprese  agricole,  operatori  agricoli  e
soggetti abilitati. 
  6. Le modalita' ed i  termini  di  decorrenza  per  l'utilizzo  del
SIA-RB, in relazione all'attivazione dei diversi servizi erogati  dal
sistema, sono regolati  con  specifici  provvedimenti  del  Dirigente
Generale pro-tempore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali,
d'intesa con l'Ufficio per il Digitale,  di  cui  al  comma  1-sexies
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  n.   179/2016,   anche   in
considerazione  della   necessita'   di   integrazione   del   SIA-RB
all'interno del Sistema Informativo Regionale (SIR). 
  7.  La  presente  disposizione  non   comporta   oneri   finanziari
aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.