Art. 37 
Modifica all'art. 20 della legge regionale  14  aprile  2000,  n.  47
  «Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art.  24
  della legge  8  maggio  1998,  n.  146,  delle  funzioni  normative
  relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli
  9, 10 e 11 della legge n. 386/1976» e s.m.i. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n.
47 e s.m.i. e' cosi' modificato: 
    «1. Gli  Enti  pubblici  ed  ecclesiastici  cessionari  dei  beni
immobili di  cui  al  precedente  art.  19  non  possono  mutarne  la
destinazione di pubblico generale interesse e cederne  la  proprieta'
prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n.
47 e s.m.i. e' cosi' modificato: 
    «Il trasferimento a terzi della  proprieta'  acquisita  ai  sensi
dell'art. 19, decorsi i termini di  cui  al  precedente  comma,  puo'
essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell'ente  cedente,
solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate  circostanze,
il pubblico generale interesse.».