Art. 37 Modifica all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 «Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976» e s.m.i. 1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. e' cosi' modificato: «1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la proprieta' prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione.». 2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. e' cosi' modificato: «Il trasferimento a terzi della proprieta' acquisita ai sensi dell'art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, puo' essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell'ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse.».