Art. 38 
Clausola valutativa della legge regionale  5  febbraio  2010,  n.  15
  «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari  di
  qualita'" e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 «Norme  per
  orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli  di  origine
  regionale a chilometri zero» 
 
  1. Il Consiglio regionale  controlla  l'attuazione  delle  seguenti
leggi regionali valutandone i risultati conseguiti  dagli  interventi
realizzati: la legge regionale 5  febbraio  2010,  n.  15  «Tutela  e
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita'»  e
la legge regionale 13 luglio 2012,  n.  12  «Norme  per  orientare  e
sostenere il consumo dei prodotti agricoli  di  origine  regionale  a
chilometri zero». A tal fine la Giunta regionale presenta  ogni  anno
al Consiglio una relazione relativa all'anno precedente che documenta
e descrive:  a)  le  caratteristiche,  i  costi  e  gli  esiti  delle
iniziative regionali; b) la tipologia e l'entita' degli  incentivi  e
contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione,  i  soggetti
beneficiari e i risultati ottenuti; c) le eventuali criticita' emerse
nel corso dell'attuazione delle  leggi  regionali  n.  15/2010  e  n.
12/2012, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati . 
  2.  La  Giunta  regionale  rende  accessibili  sul   proprio   sito
istituzionale la relazione prevista al comma 1 unitamente ai  dati  e
alle informazioni raccolte per le attivita' valutative  previste  dal
presente articolo. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio regionale.