Art. 38 Clausola valutativa della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita'" e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero» 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione delle seguenti leggi regionali valutandone i risultati conseguiti dagli interventi realizzati: la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita'» e la legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero». A tal fine la Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio una relazione relativa all'anno precedente che documenta e descrive: a) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali; b) la tipologia e l'entita' degli incentivi e contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti; c) le eventuali criticita' emerse nel corso dell'attuazione delle leggi regionali n. 15/2010 e n. 12/2012, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati . 2. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale la relazione prevista al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dal presente articolo. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.