Art. 39 
 
     Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia 
 
  1. Le attivita' di assistenza tecnico-veterinarie in  favore  delle
aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di  una  completa  e
organica disciplina  della  materia,  sono  svolte  dall'Associazione
Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fine di lucro e dotato  di
adeguate  capacita'  tecniche  e  organizzative,  sulla  base   delle
disposizioni approvate con deliberazione della  Giunta  regionale  n.
603 del  31  marzo  2009  e  di  programmi  attuativi  elaborati  dal
competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. 
  2. La norma di cui al comma 1 del presente  articolo  non  comporta
ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  regionale  atteso  che  le
attivita' svolte dall'Associazione Regionale Allevatori rientrano tra
quelle finanziate con risorse gia' stanziate sul bilancio regionale e
destinate alla medesima Associazione.