Art. 39 Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia 1. Le attivita' di assistenza tecnico-veterinarie in favore delle aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di una completa e organica disciplina della materia, sono svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fine di lucro e dotato di adeguate capacita' tecniche e organizzative, sulla base delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 31 marzo 2009 e di programmi attuativi elaborati dal competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. 2. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le attivita' svolte dall'Associazione Regionale Allevatori rientrano tra quelle finanziate con risorse gia' stanziate sul bilancio regionale e destinate alla medesima Associazione.