Art. 4 
 
Modifiche all'art. 57 della legge regionale 27  gennaio  2015,  n.  4
    «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015» e s.m.i. 
 
  1. L'articolo 57 della  legge  regionale  27  gennaio  2015,  n.  4
aggiunto al primo capoverso della  nota  (1)  all'articolo  36  delle
norme  tecniche  attuative  del  Piano  territoriale  paesistico  del
Metapontino, approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, e'
cosi' sostituito: 
    «Ove le aree di cui  al  precedente  comma  non  appartengano  al
demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da  parte
di soggetti privati che ne reclamino la proprieta', ovvero  nei  casi
in cui dette aree non risultino disponibili perche' gia'  adibite  ad
uso pubblico di parcheggio o perche' interessate da fitta vegetazione
oggetto di specifica tutela ambientale regionale,  la  localizzazione
delle  strutture  per   la   balneazione   puo'   essere   consentita
sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a  condizione
che: 
      a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilita',
rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti
nel Piano regionale di utilizzazione delle aree  demaniali  marittime
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 940/2005; 
      b) il progetto sia accompagnato da uno  studio  di  valutazione
dei rischi da mareggiate; 
      c)  il  richiedente  assuma  interamente  a  suo  carico   ogni
responsabilita' per eventuali danni provocati da eventi meteomarini. 
  Le deroghe  di  cui  al  precedente  capoverso  sono  consentite  a
condizione che i siti interessati abbiano  quota  idonea  a  fini  di
prevenzione da rischi da fenomeni meteomarini.».