Art. 4 Modifiche all'art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015» e s.m.i. 1. L'articolo 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 aggiunto al primo capoverso della nota (1) all'articolo 36 delle norme tecniche attuative del Piano territoriale paesistico del Metapontino, approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, e' cosi' sostituito: «Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprieta', ovvero nei casi in cui dette aree non risultino disponibili perche' gia' adibite ad uso pubblico di parcheggio o perche' interessate da fitta vegetazione oggetto di specifica tutela ambientale regionale, la localizzazione delle strutture per la balneazione puo' essere consentita sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a condizione che: a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilita', rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 940/2005; b) il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate; c) il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilita' per eventuali danni provocati da eventi meteomarini. Le deroghe di cui al precedente capoverso sono consentite a condizione che i siti interessati abbiano quota idonea a fini di prevenzione da rischi da fenomeni meteomarini.».