Art. 40 
 
Procedure di dismissione del  patrimonio  riveniente  dall'azione  di
                          riforma fondiaria 
 
  1.  Le  procedure  di   alienazione   del   patrimonio   riveniente
dall'azione di  riforma  fondiaria  e  il  correlato  regolamento  di
dismissione sono adeguati alle seguenti disposizioni: 
    a) i detentori/conduttori dei  beni  provenienti  dall'azione  di
riforma fondiaria sono tenuti al versamento degli oneri  pregressi  e
dei canoni da stabilire secondo le disposizioni seguenti,  fino  alla
data della vendita o del rilascio degli immobili detenuti; 
    b) beni  agricoli  assegnati  con  contratto  di  assegnazione  e
vendita: i) per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di
riforma  fondiaria  con  contratto  di  assegnazione  e  vendita,  le
annualita' risultanti dal contratto, se non corrisposte entro la data
di entrata in vigore della presente legge, sono attualizzate all'anno
dell'effettiva  corresponsione  mediante  rivalutazione  monetaria  a
partire dall'anno di scadenza della singola rata. I  debiti  maturati
in favore dell'Agenzia sono maggiorati dei soli interessi legali; 
    c) beni agricoli non assegnati: 
      i) il prezzo di vendita dei terreni di cui al presente punto e'
determinato assumendo a base di calcolo il 60% dei  «Valori  Agricoli
Medi» (c.d. VAM) vigenti all'atto della stima per la  specifica  zona
agraria,  facendo  riferimento  alle  qualita'  colturali   catastali
aggiornate, ma senza superare  il  valore  attribuito  al  seminativo
irriguo  della  zona  agraria  in  cui  ricade  il   bene.   Per   la
determinazione dei prezzi di vendita di tali terreni ai valori di cui
innanzi si  applicano  specifici  parametri  correttivi  inerenti  le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, da definire  nel
regolamento di dismissione di cui al comma 2; 
      ii) il prezzo di vendita dei fabbricati,  annessi  e  le  opere
insistenti sui terreni di cui al presente punto, da  vendere  in  uno
con   i   correlati   poderi/quote,   e'   determinato   a    partire
dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato a
decorrere    dall'anno    di    costruzione/realizzazione    mediante
rivalutazione monetaria e ridotto nella misura del 50%; 
      iii) il prezzo di vendita  dei  fabbricati  che  non  siano  da
vendere in uno con i correlati poderi/quote, e quelli di cui all'art.
8 della legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., e' determinato a partire
dall'originario loro costo di  costruzione/realizzazione,  aggiornato
mediante rivalutazione  monetaria  e  ridotto  nelle  percentuali  da
stabilire con il regolamento di dismissione in rapporto al loro stato
di conservazione e manutenzione; 
      iv) per la detenzione dei beni di cui al  presente  punto  deve
essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno a  partire  dal
2018, un canone annuale d'uso pari all'1,5%  dei  prezzi  di  cui  ai
precedenti punti. Per la detenzione  pregressa  dei  citati  beni,  i
detentori sono tenuti a  corrispondere  un  analogo  canone,  per  un
periodo massimo di cinque anni antecedenti al 31 dicembre 2017; 
      v) in caso di mancato acquisto  dei  terreni  in  argomento  da
parte  dei  rispettivi  detentori  che  su  essi  abbiano  realizzato
fabbricati a propria cura e  spese,  a  tali  detentori  puo'  essere
riconosciuto il diritto di acquisto dell'area di sedime e della corte
di detti fabbricati per una superficie complessiva fino a c.a 5 volte
l'impronta dei fabbricati stessi, con spese a totale carico  di  tali
soggetti e a un prezzo triplo di quello determinato con i criteri  di
cui ai precedenti punti; la realizzazione abusiva di  opere,  laddove
non sia stata oggetto di  sanatoria,  preclude  la  stipulazione  del
contratto; 
    d) concessioni amministrative e canoni d'uso: 
      i) sono da considerare decadute le  concessioni  amministrative
per le quali si sono verificate gravi inadempienze contrattuali  come
il mancato pagamento, al 31 dicembre 2016, di almeno 2 anni di canone
arretrato, e quelle per le quali  siano  venuti  meno  i  presupposti
soggettivi per effetto  di  morte  del  concessionario,  subentro  di
terzi. In tali casi, i detentori  degli  immobili  sono  da  ritenere
«occupatori senza titolo» ai sensi delle presenti disposizioni; 
      ii) per la detenzione, a qualunque titolo, di  immobili  per  i
quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura  e
extragricole, deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre  di  ogni
anno a partire dal 2018, un canone annuale d'uso pari  al  3%  per  i
fabbricati e all'1% per  i  suoli  edificati,  edificabili  e  per  i
terreni extragricoli, dei prezzi di  vendita  di  cui  alle  presenti
disposizioni. Per la detenzione  pregressa  dei  citati  immobili,  i
detentori senza titolo sono tenuti a corrispondere un analogo  canone
per un periodo massimo di cinque  anni  antecedenti  al  31  dicembre
2017,  mentre  per  l'avvenuta  detenzione  di  immobili  oggetto  di
concessione amministrativa in vigore si devono corrispondere i canoni
fissati  nelle  concessioni  medesime,  maggiorati  di  rivalutazione
monetaria; 
    e) determinazione del prezzo di vendita immobili extragricoli: 
      i) il prezzo di vendita  dei  fabbricati  non  agricoli  e  dei
fabbricati ubicati in borghi rurali, compresi quelli da  vendere  con
il metodo della gara al rialzo, e' definito a partire dal valore  che
risulta applicando un moltiplicatore pari a 80 alla rendita catastale
determinata dalla Direzione generale del  catasto  vigente  nell'anno
2016, fatta eccezione per  gli  immobili  classificati  catastalmente
nella categoria A10 e C1  ai  quali  si  applicano  i  moltiplicatori
rispettivamente pari a 40 e a 30  rispettivamente.  Al  valore  cosi'
determinato, per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai
vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni  con  popolazione
inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 40%. Sempre per
i soli fabbricati ricadenti in zone  definite  agricole  dai  vigenti
strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore
a 250 abitanti,  quando  si  tratti  di  prime  case,  o  di  edifici
artigianali  o  commerciali  a  conduzione  familiare,  puo'   essere
praticato una ulteriore riduzione del 10%; 
      ii) il prezzo dei terreni ricadenti nelle  zone  omogenee  «A»,
«B», «C», «D», «F» del D.M. n. 1444/1968, quelli  ricadenti  in  zona
omogenea «E» aventi indice di fabbricabilita' superiore a 0,03 mc/mq,
quelli ricadenti  nel  perimetro  delle  borgate  classificate  dallo
strumento urbanistico in zona «E», quelli ricadenti nell'ambito delle
fasce di rispetto cimiteriale, quelli assoggettati a delocalizzazione
di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 940  del  16  febbraio
2005 e s.m.i., ivi compresi quelli liberi da vendere  con  il  metodo
della gara al  rialzo,  e'  determinato  con  procedura  parametrica,
distinta per tipologia di zona, correlata a parametri quali: 
        1. costo di realizzazione tecnica dell'edilizia  residenziale
pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  assunta  in  misura  di  euro
1.050,00 per mq, da assoggettare a rivalutazione monetaria annuale; 
        2. misura maggiore fra: a) volume realizzabile desumibile dai
parametri  fissati  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti;  b)volume
eventualmente gia' realizzato; 
        3. superficie del terreno; 
        4.  valore  agricolo   medio   della   Regione   agraria   di
appartenenza, vigente al momento della cessione; 
      al  valore  cosi'  determinato,  per  i  terreni  ricadenti  in
borgate/frazioni non ubicati nei territori dei Comuni  capoluoghi  di
Provincia: 
        a) con popolazione inferiore a 250 abitanti,  si  applica  la
riduzione del 70%; 
        b) con popolazione  compresa  tra  251  e  500  abitanti,  si
applica la riduzione del 60%; 
        c) con popolazione compresa  tra  501  e  1000  abitanti,  si
applica la riduzione del 50%; 
      per i terreni ricadenti in zone omogenee «A»,  «B»  e  «C»,  ai
sensi del D.M. n. 1444/1968,  sui  valori  determinati  come  innanzi
spiegato si applica: 
        a) l'incremento del 15% per  i  suoli  ricadenti  nei  centri
abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti; b) la  riduzione
del 40% per i suoli ricadenti in aree prive di strumenti  urbanistici
esecutivi; 
      per i terreni edificati a cura e spese del detentore, anche  in
misura ridotta rispetto alle previsioni dello strumento  urbanistico,
e' praticata una riduzione del 30%. 
  2. Al fine di adeguare  alle  presenti  disposizioni  normative  il
regolamento di dismissione dei beni di riforma di cui  alla  delibera
di Consiglio regionale n. 691 del 5 agosto 2003  e  s.m.i.,  l'ALSIA,
entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni, propone alla  Giunta  regionale  l'approvazione  di  un
regolamento di dismissione  idoneo,  fra  l'altro,  a:  i)  stabilire
criteri e modalita' di gestione e dismissioni delle singole tipologie
immobiliari, nonche' criteri parametrici per  la  determinazione  dei
prezzi di vendita; ii)  definire  criteri  per  l'individuazione  dei
soggetti destinatari degli immobili e i requisiti occorrenti  per  il
riconoscimento dei diritti di prelazione. 
  3. Per i procedimenti avviati, ivi compresi  quelli  di  competenza
regionale inerenti agli immobili di cui al comma 3 dell'art.10  della
legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., che  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge non risultino conclusi e/o  i  cui  esiti
non risultino accettati dai terzi  interessati  e'  data  facolta'  a
questi  di  scegliere  a  quale   assetto   normativo,   presente   o
immediatamente previgente, far riferimento  per  la  conclusione  del
procedimento di interesse. 
  4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente
articolo. In particolare, sono abrogati gli articoli 4, 5, 6,  6-bis,
6-ter, 7, 12, 13 e  21  della  legge  regionale  n.  47/2000,  i  cui
contenuti sono disciplinati dal predetto regolamento.