Art. 40 Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria 1. Le procedure di alienazione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria e il correlato regolamento di dismissione sono adeguati alle seguenti disposizioni: a) i detentori/conduttori dei beni provenienti dall'azione di riforma fondiaria sono tenuti al versamento degli oneri pregressi e dei canoni da stabilire secondo le disposizioni seguenti, fino alla data della vendita o del rilascio degli immobili detenuti; b) beni agricoli assegnati con contratto di assegnazione e vendita: i) per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria con contratto di assegnazione e vendita, le annualita' risultanti dal contratto, se non corrisposte entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono attualizzate all'anno dell'effettiva corresponsione mediante rivalutazione monetaria a partire dall'anno di scadenza della singola rata. I debiti maturati in favore dell'Agenzia sono maggiorati dei soli interessi legali; c) beni agricoli non assegnati: i) il prezzo di vendita dei terreni di cui al presente punto e' determinato assumendo a base di calcolo il 60% dei «Valori Agricoli Medi» (c.d. VAM) vigenti all'atto della stima per la specifica zona agraria, facendo riferimento alle qualita' colturali catastali aggiornate, ma senza superare il valore attribuito al seminativo irriguo della zona agraria in cui ricade il bene. Per la determinazione dei prezzi di vendita di tali terreni ai valori di cui innanzi si applicano specifici parametri correttivi inerenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, da definire nel regolamento di dismissione di cui al comma 2; ii) il prezzo di vendita dei fabbricati, annessi e le opere insistenti sui terreni di cui al presente punto, da vendere in uno con i correlati poderi/quote, e' determinato a partire dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato a decorrere dall'anno di costruzione/realizzazione mediante rivalutazione monetaria e ridotto nella misura del 50%; iii) il prezzo di vendita dei fabbricati che non siano da vendere in uno con i correlati poderi/quote, e quelli di cui all'art. 8 della legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., e' determinato a partire dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato mediante rivalutazione monetaria e ridotto nelle percentuali da stabilire con il regolamento di dismissione in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione; iv) per la detenzione dei beni di cui al presente punto deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, un canone annuale d'uso pari all'1,5% dei prezzi di cui ai precedenti punti. Per la detenzione pregressa dei citati beni, i detentori sono tenuti a corrispondere un analogo canone, per un periodo massimo di cinque anni antecedenti al 31 dicembre 2017; v) in caso di mancato acquisto dei terreni in argomento da parte dei rispettivi detentori che su essi abbiano realizzato fabbricati a propria cura e spese, a tali detentori puo' essere riconosciuto il diritto di acquisto dell'area di sedime e della corte di detti fabbricati per una superficie complessiva fino a c.a 5 volte l'impronta dei fabbricati stessi, con spese a totale carico di tali soggetti e a un prezzo triplo di quello determinato con i criteri di cui ai precedenti punti; la realizzazione abusiva di opere, laddove non sia stata oggetto di sanatoria, preclude la stipulazione del contratto; d) concessioni amministrative e canoni d'uso: i) sono da considerare decadute le concessioni amministrative per le quali si sono verificate gravi inadempienze contrattuali come il mancato pagamento, al 31 dicembre 2016, di almeno 2 anni di canone arretrato, e quelle per le quali siano venuti meno i presupposti soggettivi per effetto di morte del concessionario, subentro di terzi. In tali casi, i detentori degli immobili sono da ritenere «occupatori senza titolo» ai sensi delle presenti disposizioni; ii) per la detenzione, a qualunque titolo, di immobili per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura e extragricole, deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, un canone annuale d'uso pari al 3% per i fabbricati e all'1% per i suoli edificati, edificabili e per i terreni extragricoli, dei prezzi di vendita di cui alle presenti disposizioni. Per la detenzione pregressa dei citati immobili, i detentori senza titolo sono tenuti a corrispondere un analogo canone per un periodo massimo di cinque anni antecedenti al 31 dicembre 2017, mentre per l'avvenuta detenzione di immobili oggetto di concessione amministrativa in vigore si devono corrispondere i canoni fissati nelle concessioni medesime, maggiorati di rivalutazione monetaria; e) determinazione del prezzo di vendita immobili extragricoli: i) il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, compresi quelli da vendere con il metodo della gara al rialzo, e' definito a partire dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 80 alla rendita catastale determinata dalla Direzione generale del catasto vigente nell'anno 2016, fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori rispettivamente pari a 40 e a 30 rispettivamente. Al valore cosi' determinato, per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 40%. Sempre per i soli fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, quando si tratti di prime case, o di edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare, puo' essere praticato una ulteriore riduzione del 10%; ii) il prezzo dei terreni ricadenti nelle zone omogenee «A», «B», «C», «D», «F» del D.M. n. 1444/1968, quelli ricadenti in zona omogenea «E» aventi indice di fabbricabilita' superiore a 0,03 mc/mq, quelli ricadenti nel perimetro delle borgate classificate dallo strumento urbanistico in zona «E», quelli ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale, quelli assoggettati a delocalizzazione di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 940 del 16 febbraio 2005 e s.m.i., ivi compresi quelli liberi da vendere con il metodo della gara al rialzo, e' determinato con procedura parametrica, distinta per tipologia di zona, correlata a parametri quali: 1. costo di realizzazione tecnica dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, assunta in misura di euro 1.050,00 per mq, da assoggettare a rivalutazione monetaria annuale; 2. misura maggiore fra: a) volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti; b)volume eventualmente gia' realizzato; 3. superficie del terreno; 4. valore agricolo medio della Regione agraria di appartenenza, vigente al momento della cessione; al valore cosi' determinato, per i terreni ricadenti in borgate/frazioni non ubicati nei territori dei Comuni capoluoghi di Provincia: a) con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 70%; b) con popolazione compresa tra 251 e 500 abitanti, si applica la riduzione del 60%; c) con popolazione compresa tra 501 e 1000 abitanti, si applica la riduzione del 50%; per i terreni ricadenti in zone omogenee «A», «B» e «C», ai sensi del D.M. n. 1444/1968, sui valori determinati come innanzi spiegato si applica: a) l'incremento del 15% per i suoli ricadenti nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti; b) la riduzione del 40% per i suoli ricadenti in aree prive di strumenti urbanistici esecutivi; per i terreni edificati a cura e spese del detentore, anche in misura ridotta rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico, e' praticata una riduzione del 30%. 2. Al fine di adeguare alle presenti disposizioni normative il regolamento di dismissione dei beni di riforma di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 691 del 5 agosto 2003 e s.m.i., l'ALSIA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione di un regolamento di dismissione idoneo, fra l'altro, a: i) stabilire criteri e modalita' di gestione e dismissioni delle singole tipologie immobiliari, nonche' criteri parametrici per la determinazione dei prezzi di vendita; ii) definire criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari degli immobili e i requisiti occorrenti per il riconoscimento dei diritti di prelazione. 3. Per i procedimenti avviati, ivi compresi quelli di competenza regionale inerenti agli immobili di cui al comma 3 dell'art.10 della legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino conclusi e/o i cui esiti non risultino accettati dai terzi interessati e' data facolta' a questi di scegliere a quale assetto normativo, presente o immediatamente previgente, far riferimento per la conclusione del procedimento di interesse. 4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo. In particolare, sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 12, 13 e 21 della legge regionale n. 47/2000, i cui contenuti sono disciplinati dal predetto regolamento.