Art. 41 
 
Misure di accelerazione delle attivita' di liquidazione dei  Consorzi
                             di bonifica 
 
  1. Al fine di consentire il celere ed efficiente svolgimento  delle
attivita' di liquidazione dei disciolti Consorzi di bonifica, i fondi
gia' assegnati per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 7,
e 9, comma 9 della legge regionale  6  settembre  2001,  n.  33  sono
validamente  rendicontati  con  le   modalita'   dell'amministrazione
diretta o, in caso  di  lavori,  a  misura  secondo  le  tariffe  del
prezziario del Genio Civile vigente alla  data  di  assegnazione  dei
fondi. 
  2. Dalla presente disposizione  non  derivano  oneri  aggiuntivi  a
carico del bilancio regionale.