Art. 41 Misure di accelerazione delle attivita' di liquidazione dei Consorzi di bonifica 1. Al fine di consentire il celere ed efficiente svolgimento delle attivita' di liquidazione dei disciolti Consorzi di bonifica, i fondi gia' assegnati per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 7, e 9, comma 9 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 sono validamente rendicontati con le modalita' dell'amministrazione diretta o, in caso di lavori, a misura secondo le tariffe del prezziario del Genio Civile vigente alla data di assegnazione dei fondi. 2. Dalla presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.