Art. 43 
 
Modifica all'articolo 1, comma 2, della  legge  regionale  30  aprile
       2014, n. 7 «Collegato alla legge di bilancio 2014-2016» 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014,
n. 7 e' cosi' sostituito: 
    «2. La Regione,  designata  quale  ente  di  governo,  svolge  le
funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a  livello
regionale, di programmazione,  indirizzo,  coordinamento  e  di  ente
affidante per tutti i  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale  interessanti  l'ambito  territoriale  regionale  di  cui   al
precedente comma 1, non dichiarati di interesse  nazionale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422/97  e  s.m.i.,  nonche'  i
compiti di gestione del contratto  di  servizio  e  controllo  per  i
servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9  del  decreto
legislativo n. 422/97 e s.m.i. e per la rete dei servizi di trasporto
automobilistici di cui alle lett. a), b) di cui all'art. 3, comma  3,
della  legge  regionale  27  luglio  1998,  n.   22   e   s.m.i.   la
sottoscrizione,  la  gestione,  l'esecuzione,  la  vigilanza  ed   il
controllo dei contratti di servizio affidati dalla  Regione  relativi
alle unita' territoriali ottimali  del  trasporto  pubblico  comunale
sono attribuiti alle amministrazioni locali cosi' come stabilito  dal
piano regionale dei trasporti.».