Art. 43 Modifica all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 «Collegato alla legge di bilancio 2014-2016» 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e' cosi' sostituito: «2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422/97 e s.m.i., nonche' i compiti di gestione del contratto di servizio e controllo per i servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/97 e s.m.i. e per la rete dei servizi di trasporto automobilistici di cui alle lett. a), b) di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 e s.m.i. la sottoscrizione, la gestione, l'esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei contratti di servizio affidati dalla Regione relativi alle unita' territoriali ottimali del trasporto pubblico comunale sono attribuiti alle amministrazioni locali cosi' come stabilito dal piano regionale dei trasporti.».