Art. 45 
Modifica all'art. 6 della legge  regionale  7  ottobre  2014,  n.  30
  «Misure per il  contrasto  della  diffusione  del  gioco  d'azzardo
  patologico (G.A.P.)» e s.m.i. 
 
  1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 7 ottobre 2014, n.
30 e s.m.i., dopo le parole «nel caso di ubicazioni  in  un  raggio»,
sopprimere la parola «non». 
  2. Il precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale.