Art. 45 Modifica all'art. 6 della legge regionale 7 ottobre 2014, n. 30 «Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)» e s.m.i. 1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 7 ottobre 2014, n. 30 e s.m.i., dopo le parole «nel caso di ubicazioni in un raggio», sopprimere la parola «non». 2. Il precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.