Art. 46 
 
Modifica all'art. 76 della legge regionale  25  gennaio  2015,  n.  5
                «Legge di stabilita' regionale 2015» 
 
  1. All'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. In deroga a quanto stabilito  dall'art.  34  della  legge
regionale 2 febbraio 2006, n.1, possono  altresi'  essere  rilasciate
concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai Comuni  o
alle Associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attivita' in
favore di disabili intellettivi e motori e  delle  loro  famiglie  al
fine di realizzare strutture stagionali attrezzate per  l'accoglienza
e il godimento del mare.». 
  2. All'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 il comma
2 e' cosi' sostituito: 
    «2. Alla autorizzazione e/o concessione demaniale di cui al comma
1 e 1-bis provvede il dirigente  del  competente  ufficio  demanio  a
richiesta  degli  interessati  e  previa  verifica  delle  condizioni
necessarie per potersi impiantare le strutture di  che  trattasi  nel
numero  massimo  di  una  per  ogni  comune  qualora  non  vi   siano
stabilimenti balneari gia' adeguati all'accoglienza dei disabili.».