Art. 46 Modifica all'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 «Legge di stabilita' regionale 2015» 1. All'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1, possono altresi' essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai Comuni o alle Associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attivita' in favore di disabili intellettivi e motori e delle loro famiglie al fine di realizzare strutture stagionali attrezzate per l'accoglienza e il godimento del mare.». 2. All'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. Alla autorizzazione e/o concessione demaniale di cui al comma 1 e 1-bis provvede il dirigente del competente ufficio demanio a richiesta degli interessati e previa verifica delle condizioni necessarie per potersi impiantare le strutture di che trattasi nel numero massimo di una per ogni comune qualora non vi siano stabilimenti balneari gia' adeguati all'accoglienza dei disabili.».