Art. 47 Modifica all'art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 «Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione» 1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 dopo le parole «ogni comunita'.» e' aggiunto il seguente periodo: «Alla promozione dell'informazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».