Art. 47 
 
Modifica all'art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n.
11 «Norme in materia  funeraria  e  cimiteriale  e  di  cimiteri  per
                        animali d'affezione» 
 
  1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n.  11
dopo le parole «ogni comunita'.» e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«Alla promozione  dell'informazione  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio regionale.».