Art. 48 
Attuazione della legge regionale  5  febbraio  2010,  n.  18  «Misure
  finalizzate al riassetto e  al  risanamento  dei  Consorzi  per  lo
  Sviluppo Industriale» 
 
  1. Ai sensi dell' art. 27, comma 1 della legge regionale 5 febbraio
2010, n. 18, la Giunta regionale, entro 180  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  individua   la   titolarita'   delle
infrastrutture e degli impianti di proprieta' o nella  disponibilita'
dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale . 
  2. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4,  comma  1  e  di
quanto previsto dal comma precedente, definisce ed  adotta  indirizzi
regionali da attuare nelle aree industriali in  cui  le  reti  e  gli
impianti sono ubicati. 
  3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2,  la  gestione  delle
reti e degli impianti consortili, nonche'  l'erogazione  dei  servizi
alle imprese prosegue nei rapporti in essere. 
  4. L'art. 7 della  legge  regionale  5  febbraio  2010,  n.  18  si
interpreta nel senso che la gestione  delle  reti  e  degli  impianti
ubicati nelle  aree  industriali,  funzionali  all'uso  civile  della
risorsa idrica e' demandata, nello stato di fatto e diritto in cui si
trovano alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  al
soggetto individuato quale gestore del  servizio  stesso  nell'ambito
territoriale  ottimale  della  Basilicata.  A  tal  fine,  la  Giunta
regionale adotta ogni atto, nel caso occorrente anche mediante nomina
di commissari ad acta,  affinche'  il  soggetto  di  cui  al  periodo
precedente subentri nella gestione entro e non oltre il  1°  novembre
2017. Il commissario ad acta e' scelto tra i dirigenti della  Regione
Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. A
decorrere da tale data, in ogni caso, il soggetto gestore  assume  di
diritto e ad ogni effetto di legge la titolarita' delle reti e  degli
impianti e subentra nei rapporti di lavoro del  personale  consortile
che vi e' addetto.