Art. 48 Attuazione della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 «Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale» 1. Ai sensi dell' art. 27, comma 1 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la titolarita' delle infrastrutture e degli impianti di proprieta' o nella disponibilita' dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale . 2. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1 e di quanto previsto dal comma precedente, definisce ed adotta indirizzi regionali da attuare nelle aree industriali in cui le reti e gli impianti sono ubicati. 3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2, la gestione delle reti e degli impianti consortili, nonche' l'erogazione dei servizi alle imprese prosegue nei rapporti in essere. 4. L'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 si interpreta nel senso che la gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, funzionali all'uso civile della risorsa idrica e' demandata, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge, al soggetto individuato quale gestore del servizio stesso nell'ambito territoriale ottimale della Basilicata. A tal fine, la Giunta regionale adotta ogni atto, nel caso occorrente anche mediante nomina di commissari ad acta, affinche' il soggetto di cui al periodo precedente subentri nella gestione entro e non oltre il 1° novembre 2017. Il commissario ad acta e' scelto tra i dirigenti della Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. A decorrere da tale data, in ogni caso, il soggetto gestore assume di diritto e ad ogni effetto di legge la titolarita' delle reti e degli impianti e subentra nei rapporti di lavoro del personale consortile che vi e' addetto.