Art. 49 
Estensione agli enti sub regionali delle norme  in  tema  risoluzione
  unilaterale del rapporto di lavoro del personale  in  possesso  dei
  requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata e
  di vecchiaia 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di  efficienza  della  spesa
nonche' la riduzione dell'incidenza del costo del personale, gli enti
strumentali  della  Regione  nonche'  gli  enti  pubblici   economici
regionali, le agenzie, le societa' totalmente partecipate o  comunque
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile  che  gia'  non
siano per diversa disposizione di legge assoggettati in  via  diretta
al regime di cui agli articoli 72,  comma  11  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 e 16, comma 11 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98 e s.m.i., applicano  le  suddette  norme  mediante  regolamenti
interni o provvedimenti analoghi di recepimento.