Art. 49 Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza della spesa nonche' la riduzione dell'incidenza del costo del personale, gli enti strumentali della Regione nonche' gli enti pubblici economici regionali, le agenzie, le societa' totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che gia' non siano per diversa disposizione di legge assoggettati in via diretta al regime di cui agli articoli 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e 16, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e s.m.i., applicano le suddette norme mediante regolamenti interni o provvedimenti analoghi di recepimento.