Art. 5 
 
 Interventi edilizi in assenza o in difformita' del titolo abitativo 
 
  1. In caso di interventi edilizi realizzati in  assenza  di  idoneo
titolo abitativo, o in  difformita'  da  esso,  di  cui  al  comma  2
dell'art. 34 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.  380,  i  Comuni,  con  motivata  decisione  autorizzano  il
completamento funzionale ai fini  dell'agibilita'/abitabilita'  delle
opere realizzate, qualora sussistano le seguenti condizioni: 
    a) sia stato riconosciuto  che  il  ripristino  dello  stato  dei
luoghi non  sia  possibile  in  quanto  la  demolizione  delle  opere
realizzate  in  assenza  o  in  difformita'  dal  titolo  abilitativo
potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte  delle  opere
esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione; 
    b) il mancato completamento delle opere  costituisce  pregiudizio
al decoro e/o alla  qualita'  urbana  dell'area  e  il  completamento
funzionale costituisce oggetto di un apposito progetto sul  quale  si
esprime l'ufficio tecnico comunale; 
    c) le opere  abusive,  nel  caso  di  immobili  o  aree  tutelate
paesaggisticamente,  non  costituiscono  elemento   detrattore   alla
corretta fruizione del paesaggio e sia  stato  gia'  espresso  parere
favorevole alla  loro  esecuzione  o  conservazione  da  parte  delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. 
  2. Le disposizioni di cui alla presente  norma  entrano  in  vigore
dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.