Art. 5 Interventi edilizi in assenza o in difformita' del titolo abitativo 1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abitativo, o in difformita' da esso, di cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni, con motivata decisione autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilita'/abitabilita' delle opere realizzate, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione; b) il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualita' urbana dell'area e il completamento funzionale costituisce oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l'ufficio tecnico comunale; c) le opere abusive, nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, non costituiscono elemento detrattore alla corretta fruizione del paesaggio e sia stato gia' espresso parere favorevole alla loro esecuzione o conservazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. 2. Le disposizioni di cui alla presente norma entrano in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.