Art. 50 Modifica all'art. 8-bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 «Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata» e s.m.i. 1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 e s.m.i. e' cosi' modificato: «1. Nei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall'applicazione degli articoli 14, comma 3, articoli 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumita', situati nei Piani di recupero.».