Art. 50 
Modifica all'art. 8-bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n.  18
  «Nuove norme in materia  di  snellimento  e  semplificazione  delle
  procedure relative al completamento del processo  di  ricostruzione
  edilizia nella Regione Basilicata» e s.m.i. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 8-bis  della  legge  regionale  22  ottobre
2007, n. 18 e s.m.i. e' cosi' modificato: 
    «1. Nei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati  e
danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo  delle
economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso
le tesorerie comunali e dall'applicazione degli articoli 14, comma 3,
articoli 15 e 16  della  presente  legge  per  finanziare  lavori  di
adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la
pubblica incolumita', situati nei Piani di recupero.».