Art. 51 
Modifica all'art. 38 della legge regionale 18 dicembre  2007,  n.  24
  «Norme per l'assegnazione, la  gestione  e  la  determinazione  dei
  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di   edilizia   residenziale
  pubblica» e s.m.i. 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale 18 dicembre  2007,
n. 24 e' cosi' sostituito: 
    «2. Gli stessi assegnatari  possono  presentare  domanda  per  il
pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un  numero
massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato  ed  accertato
stato di grave indigenza dell'assegnatario l'Ente puo' concedere  una
maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate.  Agli
assegnatari collocati  nelle  fasce  A)  e  B1)  dell'art.  26  della
presente legge, in presenza di  documentato  ed  accertato  stato  di
grave indigenza, non sono applicati gli interessi legali.».