Art. 51 Modifica all'art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 «Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e s.m.i. 1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e' cosi' sostituito: «2. Gli stessi assegnatari possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza dell'assegnatario l'Ente puo' concedere una maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli assegnatari collocati nelle fasce A) e B1) dell'art. 26 della presente legge, in presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza, non sono applicati gli interessi legali.».