Art. 54 
 
Modifica all'art. 46 della legge regionale  25  gennaio  2015,  n.  4
    «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015» e s.m.i. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 25  gennaio  2015,
n. 4 e s.m.i., gia' modificato con l'art. 14,  comma  1  della  legge
regionale 4 marzo 2016, n. 5, e' cosi' sostituito: 
    «1. I termini di cui all'art. 36 della legge regionale 30  aprile
2014, n. 7, per completare i  programmi  di  investimento  a  proprie
spese senza beneficiare  del  contributo  regionale  residuale,  sono
differiti al 31 dicembre 2017 ovvero al  diverso  termine  che  sara'
indicato nel provvedimento di cui all'art. 37  della  medesima  legge
regionale n. 7/2014.».