Art. 54 Modifica all'art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015» e s.m.i. 1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 e s.m.i., gia' modificato con l'art. 14, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, e' cosi' sostituito: «1. I termini di cui all'art. 36 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, per completare i programmi di investimento a proprie spese senza beneficiare del contributo regionale residuale, sono differiti al 31 dicembre 2017 ovvero al diverso termine che sara' indicato nel provvedimento di cui all'art. 37 della medesima legge regionale n. 7/2014.».