Art. 55 Modifica all'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 «Disposizioni urgenti in materia di attivita' produttive» e s.m.i. 1. L'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 e s.m.i., gia' modificato dall'art. 12, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 e' cosi' sostituito: «Articolo 3 (Indicatori occupazionali) - 1. Il beneficiario di agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conserva il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che assuma l'impegno di raggiungere gli anzidetti indicatori entro il termine del 31 dicembre 2018.».