Art. 55 
 
Modifica all'art. 3 della  legge  regionale  8  agosto  2013,  n.  17
 «Disposizioni urgenti in materia di attivita' produttive» e s.m.i. 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n.  17  e  s.m.i.,
gia' modificato dall'art. 12, comma 1 della legge regionale  4  marzo
2016, n. 5 e' cosi' sostituito: 
    «Articolo 3 (Indicatori occupazionali) - 1.  Il  beneficiario  di
agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli  indicatori
occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e
dal  provvedimento  di  concessione,   conserva   il   diritto   alle
agevolazioni  medesime  a  condizione   che   assuma   l'impegno   di
raggiungere gli anzidetti indicatori entro il termine del 31 dicembre
2018.».