Art. 56 
 
Modifica all'art. 16 della legge regionale  9  febbraio  2016,  n.  3
                «Legge di stabilita' regionale 2016» 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9  febbraio  2016,
n. 3, dopo le parole «Al fine di sostenere» e prima di  «il  percorso
di  accompagnamento  all'avvio  in  via  sperimentale»  e'   aggiunta
l'espressione «l'attivita' di gestione dell'infrastruttura e»; 
  2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1  e'  effettuato
nell'ambito delle risorse finanziarie  gia'  stanziate  e,  comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.