Art. 56 Modifica all'art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 «Legge di stabilita' regionale 2016» 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, dopo le parole «Al fine di sostenere» e prima di «il percorso di accompagnamento all'avvio in via sperimentale» e' aggiunta l'espressione «l'attivita' di gestione dell'infrastruttura e»; 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' effettuato nell'ambito delle risorse finanziarie gia' stanziate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.